Art. 50.
(Svolgimento del procedimento disciplinare).

      1. Il presidente del collegio regionale nomina, tra i membri del consiglio, un relatore

 

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il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per i quali si procede.
      2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'iscritto.
      3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
      4. Nel caso di legittimo impedimento il presidente rinvia l'udienza a nuova data.
 

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      5. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti e i motivi della decisione.
      6. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non vi è luogo a provvedimento disciplinare».